| 
                
                         
            
                 
                Comune
                    di San Giovanni in Fiore 
                    87055 - Provincia di Cosenza 
                    * * * * * * 
                
                 
                    Regolamento della 
                    CONSULTA COMUNALE DEGLI EMIGRATI SANGIOVANNESI NEL MONDO 
                
                 
                    (art. 33 Statuto del Comune di San Giovanni in Fiore:  
                    “Il Comune istituisce la Consulta dell’Emigrazione quale
                    strumento atto ad assicurare 
                    un necessario collegamento tra i propri Emigrati e le
                    istituzioni locali”) 
                
                 
                    Comune di San Giovanni in Fiore 
                PREFAZIONE 
                Il
                    Presidente,  
                    i consiglieri del Comune di San Giovanni in Fiore 
                   
                Se
                    in questo momento a Noi fosse possibile manifestare il
                    nostro pensiero e ad un tratto rappresentarVi quanto nelle
                    nostri menti si aggira, non so quali parole dovremmo
                    immaginare per esporre il forte sentimento d’Italianità, o
                    meglio di sangiovannesità che ha pervaso i nostri animi,
                    accostandoci all’approvazione del Regolamento della Consulta
                    degli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo. 
                    Per comprendere tale sentimento bisogna avere il cuore pieno
                    di emigrazione, e per amarla, per capirla, ti deve scorrere
                    nel sangue. E la sua forza sta nella capacità di riproporre
                    il valore delle proprie origini. 
                    La storia del nostro paese è legata alla vita dei propri
                    cittadini, alla loro progettualità, alla loro dignità, al
                    loro coraggio, alla forza di chi cerca il proprio corso di
                    vita in altre regioni, in un continente diverso, in un luogo
                    diverso, e che vive la propria Italianità posizionandola
                    nella quotidianità, intrecciando da sempre passioni,
                    speranze ed orgoglio.  
                    L’emigrazione, intesa come un universo che tocca ognuno di
                    Noi, passando attraverso una maggiore autoconsapevolezza del
                    fenomeno migratorio, il superamento del trauma che ha
                    accompagnato la dolorosa separazione dal luogo di origine,
                    impone di ristabilire un rapporto tra la terra d’origine e i
                    suoi cittadini residenti in tutto il Mondo, fondato sul
                    riconoscimento della reciprocità dell’appartenersi oltre
                    l’Oceano, oltre ogni altro confine. 
                    L’autenticità di tale rapporto trova la sua consacrazione
                    istituzionale più autorevole nell’approvazione del
                    Regolamento che istituisce la Consulta, degli Emigrati
                    sangiovannesi residenti nel Mondo.  
                    Intendiamo fare, con l’istituzione della Consulta, una
                    scelta storica di riconoscimento del bisogno di avere con i
                    nostri concittadini legami e rapporti stretti e più intensi,
                    dai quali poter trarre sviluppo economico e progresso
                    civile. 
                    L’importanza socio - economica di questo nuovo rapporto con
                    i nostri emigrati va riconosciuta nelle sue diverse forme di
                    impegno e di rappresentanza. 
                    In particolare vi è con la Consulta la opportunità e la
                    possibilità di incidere profondamente per costituire un
                    grande ponte politico, economico e sociale tra San Giovanni
                    in Fiore e gli Emigrati sangiovannesi residenti nel Mondo. 
                    È una impostazione unica e di valore eccezionale per tutti
                    Noi, per quelli che vivono in mezzo a noi e per quanti
                    risiedono nei vari continenti, ma che per la prima volta
                    riescono a diventare unità e partecipi nelle decisioni della
                    politica locale per affrontare in un modo diverso e più
                    incisivo le problematiche connesse all’emigrazione. 
                 
                    Il Presidente del Consiglio Comunale 
                    Avv. Franca Migliarese Caputi  
                    Titolo I 
                    Principi generali e finalità  
                Art.
                    1 
                    (Finalità) 
                a)
                    Il Comune di San Giovanni in Fiore, nel quadro degli
                    indirizzi stabiliti nel proprio Statuto, opera per arginare
                    il fenomeno dell’Emigrazione e nel contempo, in attuazione
                    di una politica volta a rinsaldare i rapporti tra gli
                    Emigrati e la terra di origine, avvia significative
                    relazioni istituzionali legate a comuni tematiche di
                    particolare interesse storico, sociale e culturale.
                    Promuove, inoltre, forme di partecipazione, di solidarietà e
                    di tutela degli Emigrati e delle loro famiglie.  
                Art.
                    2 
                    (Istituzione della Consulta Comunale dell’Emigrazione) 
                    1. In attuazione a quanto espressamente statuito dall’art.
                    33 dello Statuto comunale e per il conseguimento delle
                    finalità, di cui all’articolo precedente , è istituita la
                    Consulta Comunale dell’Emigrazione con sede presso il Comune
                    di San Giovanni in Fiore, che agisce nei limiti del presente
                    regolamento. 
                    2. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica
                    degli emigrati sangiovannesi residenti nel mondo. È
                    organismo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta
                    ed è uno degli strumenti attraverso il quale il Consiglio e
                    la Giunta sono informati delle condizioni e delle
                    problematiche delle comunità degli emigrati residenti nel
                    mondo. 
                    Art. 3 
                    (Composizione della Consulta) 
                    1. La Consulta Comunale dell’Emigrazione è composta dai
                    rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche,
                    delle Associazioni degli Emigrati e dai Delegati delle aree
                    di Emigrazione per come da norma statutaria. 
                    Fanno parte della Consulta: 
                    a) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli
                    Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore per un massimo di
                    tre componenti; 
                    b) I Rappresentanti delle principali Associazioni degli
                    Emigrati con sede all’Estero per un massimo di tre
                    componenti, uno per area di Emigrazione; 
                    c) Tre Rappresentanti del Consiglio Comunale (di cui uno in
                    rappresentanza della minoranza); 
                    d) Un delegato indicato dai Sindacati esistenti sul
                    territorio di San Giovanni in Fiore. 
                    e) Un delegato indicato dalle Associazioni dei Commercianti
                    esistenti sul territorio di San Giovanni in Fiore,
                    costituite nei modi e termini di legge. 
                Sono
                    membri di diritto della Consulta: 
                a)
                    il Presidente della Giunta Regionale della Calabria o suo
                    delegato; 
                    b) il Presidente della Provincia di Cosenza o suo delegato; 
                    c) il Presidente della Comunità Montana Silana o suo
                    delegato; 
                    d) il Sindaco di San Giovanni in Fiore o un suo delegato; 
                    e) il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni in
                    Fiore; 
                    f) l’Assessore alla Cultura o suo delegato; 
                    g) l’Assessore alle Politiche Sociali, o un suo delegato; 
                    h) il Presidente della Commissione Consiliare Permanente
                    “Politiche Sociali” del Consiglio Comunale; 
                    i) il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della
                    Calabria o un suo delegato; 
                    j) il Presidente del Centro Studi Gioachimiti o un suo
                    delegato. 
                
                    
                Titolo
                    II 
                    Composizione e funzionamento della Consulta 
                Art.
                    4 
                    (Costituzione) 
                    1. Le designazioni e le nomine dei componenti la Consulta
                    sono effettuate all’inizio di ogni legislatura comunale. 
                    2. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed
                    entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, su richiesta
                    del Presidente del Consiglio Comunale, le Associazioni degli
                    Emigrati con sede a San Giovanni in Fiore e con sede
                    all’estero, legalmente costituite e riconosciute da almeno
                    due anni, determinano, avuto riguardo alla consistenza
                    numerica degli aderenti e alla capacità organizzativa, i
                    delegati in seno alla Consulta. 
                    3. Ciascuna Associazione potrà essere rappresentata da un
                    solo componente. 
                    4. Il Consiglio Comunale sarà rappresentato da due
                    consiglieri comunali di maggioranza e da un consigliere
                    comunale di minoranza. La nomina dei consiglieri avviene a
                    scrutinio segreto e con voto limitato. Vengono proclamati
                    eletti i consiglieri più votati. A parità di voti viene
                    eletto il consigliere più anziano per età. 
                    5. Entro 30 giorni dalla emanazione dei decreti di nomina,
                    il Presidente del Consiglio Comunale insedia la Consulta.  
                Art.
                    5 
                    (Competenza della Consulta) 
                1)
                    La Consulta esercita funzioni consultive e propositive
                    rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale al fine
                    di assicurare, in conformità con gli altri interessi di
                    volta in volta emergenti, la più efficace integrazione degli
                    Emigrati residenti nel territorio comunale. 
                    2) È in ogni caso interdetto alla Consulta esercitare
                    direttamente attività di erogazione di servizi pubblici. 
                    3) Una volta all’anno l’Amministrazione mette a disposizione
                    degli Emigrati sangiovannesi un locale adeguato perché possa
                    essere svolto, sotto la direzione del Presidente della
                    Consulta e con la partecipazione del Sindaco, un forum
                    locale sullo stato dell’Emigrazione a San Giovanni in Fiore. 
                    Art. 6 
                    (Sedute della Consulta) 
                1.
                    Le sedute della Consulta sono: 
                a)
                    Valide se presenti la maggioranza dei componenti; 
                    b) Pubbliche; 
                2.
                    L’Ordine del giorno con i punti in discussione e le
                    successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al
                    Segretario Generale del Comune di San Giovanni in fiore, e
                    ai Capigruppo Consiliari. 
                    Art. 7 
                    (Compiti della Consulta) 
                1.
                    La Consulta, che deve essere convocata almeno due volte
                    all’anno:  
                a)
                    studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli
                    effetti che esso determina nella vita sociale del territorio
                    sangiovannese, nelle condizioni di vita e di lavoro degli
                    Emigrati e delle loro famiglie;  
                    b) esprime pareri consultivi e formula proposte agli organi
                    comunali in materia di Emigrazione sui problemi connessi
                    alla programmazione e su quanto può interessare
                    l’occupazione e l’istituzione di adeguati servizi sociali; 
                    c) predispone un’indagine sulla Emigrazione sangiovannese
                    per stabilire le cause, l’entità, le localizzazioni, le
                    condizioni di vita e di lavoro degli Emigrati sangiovannesi;
                     
                    d) promuove e, se del caso, organizza iniziative pubbliche
                    di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema
                    dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e
                    similari incontri. L’esercizio di tale compito è svolto
                    previo assenso del competente Dirigente comunale e nel
                    rispetto del vigente regolamento comunale degli uffici e dei
                    servizi e del vigente regolamento di contabilità comunale. 
                    e) avanza proposte per l’effettivo esercizio dei diritti
                    civili e politici degli Emigrati; 
                    f) segnala particolari carenze nel settore dell’assistenza
                    nella fase di espatrio e di rimpatrio degli Emigrati e delle
                    loro famiglie, specie se residenti a San Giovanni in Fiore; 
                    g) raccoglie le informazioni e la legislazione nazionale,
                    regionale e provinciale riguardanti l’Emigrazione e ne dà
                    notizia alle associazioni ed alla stampa; 
                    h) mantiene rapporti con le consulte degli altri comuni e
                    degli altri enti. 
                2.
                    Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà fare
                    partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di
                    amministrazioni e/o enti interessati agli argomenti posti in
                    esame, senza diritto di voto. 
                    Art. 8 
                    (Principio di Collaborazione) 
                1.
                    L’attività della Consulta non può in alcun modo contrastare
                    con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto
                    comunale e con il Regolamento comunale. Dovrà essere svolta
                    secondo probità e onestà, in piena collaborazione con
                    l’attività dell’amministrazione comunale. 
                    Art. 9 
                    (Organismi della Consulta) 
                1.
                    La Consulta opera attraverso i seguenti due organismi: 
                    a) - il Consiglio, composto ai sensi dell’art. 10; 
                    b) - il Presidente e il Vice Presidente, eletti all’interno
                    del Consiglio della Consulta ai sensi dell’art. 12; 
                    I suddetti organismi restano in carica per la durata della
                    legislatura comunale e cessano contestualmente le proprie
                    funzioni al momento dell’insediamento di quelli che vi
                    subentrano. 
                
                 
                    Art. 10 
                    (Il Consiglio della Consulta)  
                1.
                    Il Consiglio della Consulta è composto da ventuno membri. 
                    2. Il Consiglio della Consulta è l’organismo titolare delle
                    funzioni attribuite dal presente regolamento alla Consulta. 
                    3. Spetta al Consiglio della Consulta, rappresentando le
                    istanze delle diverse componenti emigrate esistenti nella
                    società sangiovannese, eleggere il Presidente. 
                    4. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio,
                    si procede alla loro sostituzione. In mancanza di tale
                    sostituzione il Consiglio della Consulta si intende
                    regolarmente costituito qualora lo stesso risulti composto
                    da almeno dodici membri. Al di sotto di questa soglia la
                    Consulta è sciolta sino al rinnovo degli organi comunali. 
                
                    
                Art.
                    11 
                    (Diritti e doveri del Presidente) 
                1.
                    Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio
                    della Consulta. 
                    2. Convoca il Consiglio della Consulta definendo gli ordini
                    del giorno.  
                    3. Il Presidente esprime il parere della Consulta
                    dell’Emigrazione per le materie di esclusiva competenza
                    della Consulta stessa. 
                    4. In caso di legittimo impedimento del Presidente, la
                    Consulta è rappresentata dal Vicepresidente. 
                    5. Il Presidente, inoltre, qualora partecipi a convegni,
                    seminari, pubblici confronti ed altre similari iniziative
                    nella sua veste istituzionale, ha il dovere di esprimersi in
                    nome e per conto della Consulta. 
                    6. Il Presidente è, altresì, tenuto al rispetto delle norme
                    contenute nel Regolamento della Consulta e risponde della
                    tutela dei beni e della gestione delle risorse che
                    l’Amministrazione Comunale gli abbia eventualmente messo a
                    disposizione per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 5. 
                 
                    Art. 12 
                    (Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente) 
                1.
                    Il Consiglio della Consulta nella sua prima seduta elegge il
                    Presidente e il Vice Presidente. L’elezione del Presidente
                    avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi
                    dei voti dei membri del consiglio nei primi due scrutini, ed
                    a maggioranza assoluta negli scrutini successivi. Ove nella
                    prima adunanza non si pervenisse all’elezione del Presidente
                    il Consiglio della Consulta è convocato entro otto giorni
                    per procedere a nuove votazioni. 
                    2. L’elezione del Vice Presidente avviene a votazione unica
                    con voto limitato a una sola preferenza. Viene eletto Vice
                    Presidente il consigliere più votato. A parità di voti viene
                    eletto il consigliere più anziano per età. 
                    3. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza
                    del mandato elettivo della Consulta, a seguito di una
                    votazione di sfiducia del Consiglio votata dai due terzi dei
                    suoi membri. A tal fine, deve essere inoltrata al Sindaco
                    un’apposita e motivata istanza, sottoscritta da almeno
                    dodici membri del Consiglio. Il Sindaco dispone che il
                    Dirigente del Settore Servizi Sociali convochi una seduta
                    straordinaria del Consiglio della Consulta e che ne assuma
                    la presidenza senza diritto di voto per provvedere
                    all’effettuazione di nuove elezioni del Presidente, secondo
                    le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
                    4. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato o la sua
                    decadenza a seguito di mozione di sfiducia, comportano
                    l’esigenza, una volta che sia stato eventualmente
                    reintegrato il Consiglio mediante il procedimento di
                    surroga, di nuove elezioni ai sensi del presente
                    regolamento. 
                Articolo
                    13 
                    (Il Vice Presidente) 
                1.
                    Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e
                    lo sostituisce in caso di sua assenza o temporanea
                    indisponibilità. 
                Art.
                    14 
                    (Delegazione degli Emigrati) 
                1.
                    Le principali Associazioni degli Emigrati con sede
                    all’Estero eleggono, in rappresentanza degli Emigrati non
                    residenti o residenti a San Giovanni in Fiore, tre membri
                    del Consiglio della Consulta provenienti dalle seguenti Aree
                    geografiche: 
                a)
                    Canada e/o Stati Uniti  
                    b) America meridionale e/o Australia. 
                    c) Paesi Europei e resto del Mondo 
                2.
                    Essi vengono designati dalle Associazioni nel rispetto e
                    nella valutazione di tutte le proposte di candidatura.  
                3.
                    In caso di legittimo impedimento a partecipare alle sedute
                    della Consulta, i componenti possono farsi sostituire da un
                    loro delegato munito di apposita delega scritta. 
                Art.
                    15 
                    (Dimissioni dalla carica di consigliere) 
                1.
                    Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate
                    per iscritto al Presidente della Consulta. Le stesse sono
                    irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
                    immediatamente efficaci. 
                    2. Le Associazioni degli Emigrati o gli Enti di cui all’art.
                    3 del presente Regolamento, designano i sostituti. 
                    3. Entro e non oltre il quindicesimo giorno dalle avvenute
                    dimissioni, il Consiglio della Consulta deve procedere alla
                    surroga dei consiglieri dimissionari, nominando il
                    subentrante. 
                 
                    Art. 16 
                    (Rapporti con il Settore Servizi Sociali) 
                1.
                    Le relazioni fra la Consulta e gli Uffici comunali sono di
                    norma svolte tramite il Settore Servizi Sociali e sono
                    direttamente gestite dal suo Presidente o sostituto vicario
                    ai sensi dell’art. 11, comma 2. 
                Art.
                    17 
                    (Rapporti con le Associazioni) 
                1.
                    Al fine di favorire una costruttiva relazione con le
                    associazioni di promozione sociale e culturale e di
                    volontariato che nel territorio comunale svolgono attività a
                    favore della promozione e diffusione di una cultura della
                    solidarietà, della pace, dell’integrazione, della tradizione
                    e della storia, la Consulta convoca, indicativamente a
                    cadenza trimestrale, incontri con tutte le associazioni
                    impegnate nell’attività di cui sopra.  
                Art.
                    18 
                    (Servizio di Segreteria) 
                1.
                    Su richiesta del Presidente della Consulta, il Dirigente del
                    Settore Servizi Sociali è tenuto a mettere a disposizione
                    degli organismi della Consulta gli operatori del Settore
                    Servizi Sociali per svolgere le occorrenti attività di
                    segreteria. 
                Art.
                    19 
                    (Natura giuridica dei pareri della Consulta) 
                1.
                    I pareri espressi dalla Consulta hanno natura consultiva e
                    non vincolante rispetto alla decisione dei competenti
                    Organismi Comunale.  
                 
                    Art. 20 
                    (Esercizio di altri compiti) 
                1.
                    Il compito di promuovere e, se del caso, gestire iniziative
                    pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto
                    il tema dell’Emigrazione, quali seminari, dibattiti, forum,
                    feste e similari incontri, previste all’art. 7, comma 1,
                    lett. “d”, sono svolti dalla Consulta nell’ambito delle
                    risorse economiche che l’Amministrazione Comunale destina a
                    tale scopo. 
                Titolo
                    III 
                    Disposizioni finali  
                Art.
                    21 
                    (Entrata in vigore del regolamento) 
                1.
                    Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio
                    Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta
                    dei consiglieri comunali ed entra in vigore non appena
                    diventa esecutiva la deliberazione con la quale è stato
                    approvato. 
                    2. Tutte le cariche nell’ambito degli organismi della
                    Consulta non danno luogo ad alcun compenso. 
                Art.
                    22 
                    (Norma transitoria) 
                1.
                    Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento sono
                    disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia.  
                
                                                      
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